Riportiamo di seguito gli articoli che compongono l'Ordinanza emessa dal Governo in data 14 dicembre 2021 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. <\/p>

Art. 1<\/p>

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza, le misure disposte con provvedimento del Ministro della salute 22 ottobre 2021, citato in premessa, concernente il regime per gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri, sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.<\/p>

Art. 2<\/p>

1. Il comma 2 dell' articolo 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 è così sostituito:
«2. L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all'Elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come modificato dal comma 1, è consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all' articolo 9, comma 2, lettere a), b) e e-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;
e) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale.»
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 è inserito il seguente comma:
«3. In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera e), si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.»<\/p>

Art. 3<\/p>

1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come già modificata dall' articolo 4 dell' ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, è sostituita dalla seguente:
«Elenco D
Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell ' isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d' America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao»;
2. La lettera c) del comma 2 dell' articolo 4 della citata ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 è così sostituita:
«c) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all' ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell' isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).»<\/p>

Art. 4<\/p>

1. Per quanto concerne il regime degli spostamenti in entrata dagli Stati e territori di cui all'elenco E dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 , come già disciplinato dall ' articolo 5 dell ' ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 , la lettera b) del comma 3 del citato articolo 5 è così sostituita:
«b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all' ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;»<\/p>

Art. 5<\/p>

1. All'articolo 6, comma 1, dell' ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 le parole «comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), o), p), q)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), p), q)».<\/p>

Art. 6<\/p>

1. Le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, citata in premessa, concernente il regime per gli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.<\/p>

Art. 7<\/p>

1. La presente ordinanza produce effetti dal 16 dicembre 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.<\/p>

Riportiamo nel dettaglio gli elenchi dei vari Paesi nel mondo citati nell'Ordinanza.<\/p>

Elenco<\/a> <\/a>A<\/a> <\/a>- San Marino, Città del Vaticano
Elenco<\/a> <\/a>B<\/a> <\/a>-  Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all'elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.
Elenco<\/a> <\/a>C<\/a> - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Elenco<\/a> <\/a>D<\/a> <\/a>- Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell ' isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d' America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao
Elenco E<\/a> <\/a>- Resto del mondo: <\/strong>tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.  <\/strong><\/p><\/body><\/html>","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","id":"https:\/\/www.expat.com\/it\/expat-mag\/6386-italia-tampone-obbligatorio-anche-per-chi-arriva-da-un-paese-ue.html"}}

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Ingresso in Italia: tampone obbligatorio per chi arriva da un Paese UE

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L'aumento dei casi di contagio provocati dallaÌývariante Omicron delÌýcoronavirus, ha imposto ulterioriÌýmisure restrittive in Italia. LaÌýnuova ordinanza, validaÌýdal 16Ìýdicembre al 31 gennaio 2022, firmata dal Ministero della SaluteÌýRoberto Speranza, prevede l'obbligo del test negativoÌýper tutti i viaggiatori in arrivoÌýdai Paesi dell'Unione Europea. Le persone non vaccinate, oltre al test negativo, devono sottoporsi a una quarantena di 5 giorni.Ìý

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Riportiamo di seguito gli articoli che compongono l'Ordinanza emessa dal GovernoÌýin data 14 dicembre 2021 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.Ìý

Art. 1

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza, le misure disposte con provvedimento del Ministro della salute 22 ottobre 2021, citato in premessa, concernente il regime per gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri, sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Art. 2

1. Il comma 2 dell' articolo 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 è così sostituito:
«2. L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all'Elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come modificato dal comma 1, è consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all' articolo 9, comma 2, lettere a), b) e e-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;
e) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale.»
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 è inserito il seguente comma:
«3. In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera e), si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.»

Art. 3

1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come già modificata dall' articolo 4 dell' ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, è sostituita dalla seguente:
«Elenco D
Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell ' isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d' America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao»;
2. La lettera c) del comma 2 dell' articolo 4 della citata ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 è così sostituita:
«c) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all' ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell' isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).»

Art. 4

1. Per quanto concerne il regime degli spostamenti in entrata dagli Stati e territori di cui all'elenco E dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 , come già disciplinato dall ' articolo 5 dell ' ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 , la lettera b) del comma 3 del citato articolo 5 è così sostituita:
«b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all' ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;»

Art. 5

1. All'articolo 6, comma 1, dell' ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 le parole «comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), o), p), q)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), p), q)».

Art. 6

1. Le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, citata in premessa, concernente il regime per gli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Art. 7

1. La presente ordinanza produce effetti dal 16 dicembre 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Riportiamo nel dettaglio gli elenchi dei vari Paesi nel mondo citati nell'Ordinanza.

- San Marino, Città del Vaticano
-ÌýÌýStati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all'elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.
Ìý- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, DanimarcaÌý(incluse isole Faer Oer e Groenlandia),ÌýEstonia, Finlandia, FranciaÌý(inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo),ÌýGermania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi BassiÌý(esclusi territori situati al di fuori del continente europeo),ÌýPolonia, PortogalloÌý(incluse Azzorre e Madeira),ÌýRepubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, SpagnaÌý(inclusi territori nel continente africano),ÌýSvezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
-ÌýArgentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell ' isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d' America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao
- Resto del mondo:Ìýtutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.ÌýÌý

Fonti:

Formalità burocratiche
formalitÃÂÌý
Italia

Commenti

Riportiamo di seguito gli articoli che compongono l'Ordinanza emessa dal Governo\u00a0in data 14 dicembre 2021 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.\u00a0<\/p>

Art. 1<\/p>

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza, le misure disposte con provvedimento del Ministro della salute 22 ottobre 2021, citato in premessa, concernente il regime per gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri, sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.<\/p>

Art. 2<\/p>

1. Il comma 2 dell' articolo 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 \u00e8 cos\u00ec sostituito:
\u00ab2. L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o pi\u00f9 Stati o territori di cui all'Elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come modificato dal comma 1, \u00e8 consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque \u00e8 deputato a effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque \u00e8 deputato a effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all' articolo 9, comma 2, lettere a), b) e e-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;
e) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque \u00e8 deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale.\u00bb
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 \u00e8 inserito il seguente comma:
\u00ab3. In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera e), si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.\u00bb<\/p>

Art. 3<\/p>

1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come gi\u00e0 modificata dall' articolo 4 dell' ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, \u00e8 sostituita dalla seguente:
\u00abElenco D
Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Per\u00f9, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell ' isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d' America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao\u00bb;
2. La lettera c) del comma 2 dell' articolo 4 della citata ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 \u00e8 cos\u00ec sostituita:
\u00abc) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque \u00e8 deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all' ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare \u00e8 ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell' isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).\u00bb<\/p>

Art. 4<\/p>

1. Per quanto concerne il regime degli spostamenti in entrata dagli Stati e territori di cui all'elenco E dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 , come gi\u00e0 disciplinato dall ' articolo 5 dell ' ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 , la lettera b) del comma 3 del citato articolo 5 \u00e8 cos\u00ec sostituita:
\u00abb) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all' ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;\u00bb<\/p>

Art. 5<\/p>

1. All'articolo 6, comma 1, dell' ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 le parole \u00abcomma 7, lettere d), e), h), i), m), n), o), p), q)\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abcomma 7, lettere d), e), h), i), m), n), p), q)\u00bb.<\/p>

Art. 6<\/p>

1. Le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, citata in premessa, concernente il regime per gli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.<\/p>

Art. 7<\/p>

1. La presente ordinanza produce effetti dal 16 dicembre 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.<\/p>

Riportiamo nel dettaglio gli elenchi dei vari Paesi nel mondo citati nell'Ordinanza.<\/p>

Elenco<\/a>\u00a0<\/a>A<\/a>\u00a0<\/a>- San Marino, Citt\u00e0 del Vaticano
Elenco<\/a>\u00a0<\/a>B<\/a>\u00a0<\/a>-\u00a0\u00a0Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all'elenco C. Al momento, nessuno Stato \u00e8 in questo elenco.
Elenco<\/a>\u00a0<\/a>C<\/a>\u00a0- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca\u00a0(incluse isole Faer Oer e Groenlandia),\u00a0Estonia, Finlandia, Francia\u00a0(inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo),\u00a0Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi\u00a0(esclusi territori situati al di fuori del continente europeo),\u00a0Polonia, Portogallo\u00a0(incluse Azzorre e Madeira),\u00a0Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna\u00a0(inclusi territori nel continente africano),\u00a0Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Elenco<\/a>\u00a0<\/a>D<\/a>\u00a0<\/a>-\u00a0Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Per\u00f9, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell ' isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d' America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao
Elenco E<\/a>\u00a0<\/a>- Resto del mondo:\u00a0<\/strong>tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.\u00a0\u00a0<\/strong><\/p><\/body><\/html>","mediaType":"text","videoId":"","imageCover":{"url":"https:\/\/www.expat.com\/images\/upload\/6\/3\/8\/6\/1639641987-articolo-1612-news_item_slider-t1639641987.jpg","alt":"passaporto","author":"Shutterstock.com"},"tagMain":{"label":"Notizie di attualit\u00e0","link":"\/it\/expat-mag\/t-1-news\/"},"tags":[{"label":"Formalit\u00e0 burocratiche","url":"\/it\/expat-mag\/9-formalita-burocratiche\/"},{"label":"formalit\u00c3\u0083\u00c2\u00a0","url":""},{"label":"Italia","url":""}],"creditsAuthors":[],"blockAuthor":[],"pdf":[],"sponsored":"","modifyLink":"https:\/\/www.expat.com\/cerberus\/news.php?p=edit&id=6386&languageId=3","countLike":0,"isCurrentUserLiked":false,"tableOfContent":[],"sources":[{"label":"Nuova ordinanza Ministero della Salute 16.12.2021","link":"https:\/\/www.trovanorme.salute.gov.it\/norme\/dettaglioAtto?id=85153"}]}; var internal = {"sponsored":0,"tagColor":"#3ba797;","tagName":"Formalit\u00e0 burocratiche"}; var back = []; var news = {"title":"Pi\u00f9 articoli","viewMoreCta":"Visualizza tutti gli articoli","viewMorelink":"\/it\/expat-mag\/","guides":[{"title":"Nuova Zelanda: nuovo visto di lavoro per gli investitori stranieri","link":"\/it\/expat-mag\/12226-business-investor-work-visa-la-nuova-zelanda-attira-investitori-stranieri.html","excerpt":"Il nuovo visto per attrarre investitori stranieri \u00e8 entrato in vigore il 24 novembre 2025. ...","image":"https:\/\/www.expat.com\/images\/upload\/1\/2\/2\/1\/4\/1764591038-selective-focus-documents-with-lettering-near-glas-2024-11-10-18-26-51-utc-news_item_related_300-t1764591038.jpg"},{"title":"Lavorare all'estero: come funziona per la pensione?","link":"\/it\/expat-mag\/12162-pensione-come-far-riconoscere-gli-anni-di-lavoro-allestero.html","excerpt":"Probabilmente non \u00e8 la prima cosa a cui pensi. 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