Ciao, si tratta di questo?:
inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50298
In generale le prestazioni considerate assistenziali o 鈥渘on contributive鈥, vale a dire: l鈥檃ssegno e la pensione sociale; le pensioni, gli assegni e le indennit脿 agli invalidi civili, ai mutilati, ai sordomuti, ai ciechi civili, l鈥檌ntegrazione della pensione minima, l鈥檌ntegrazione dell鈥檃ssegno di invalidit脿, le maggiorazioni sociali,聽 l鈥橝pe sociale e l鈥橝pe volontaria, il reddito e la pensione di cittadinanza, l鈥檌ndennit脿 di disoccupazione e le prestazioni familiari se non contemplati dagli accordi di sicurezza sociale non sono esportabili, ovvero pagabili a cittadini non residenti e soggiornanti in Italia.
Lo sono invece tutte le prestazioni previdenziali, cio猫 maturate con il versamento di contributi nell鈥檃mbito della carriera lavorativa e anche tramite il meccanismo della totalizzazione dei contributi in convenzione internazionale; in particolare la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, le pensioni di invalidit脿 e di inabilit脿, le pensioni ai superstiti, le pensioni 鈥淥pzione donna鈥 e le pensioni 鈥淨uota 100鈥.
Premetto che quanto segue 猫 una personale interpretazione.
Nel caso specifico occorre dapprima determinare in quale categoria far ricadere la prestazione: pensionistica, assistenziale o reddituale.
Ritengo, ma la tua sede INPS ti toglier脿 ogni dubbio, che debba considerarsi un reddito. Esso 猫 di fatto pagato all'INPS dall'Istituto di Credito.
Vedi:
laleggepertutti.it/207397_assegno-straordinario-di-sostegno-al-reddito
e:
fabintesasanpaolo.eu/public/FABI%20INFORMA%20%20SPECIALE%20FONDO%20ESUBERI.pdf
E conseguentemente che la detassazione sia da escludere in virt霉 di questo fatto: trattandosi di un reddito prodotto in Italia, per prestazioni figurative rese in Italia, resterebbe comunque tassato in Italia anche in base alla Convenzione.
In tal senso 猫 interessante la seguente sentenza della Cassazione:
pensionioggi.it/notizie/fisco/esodati-bancari-l-assegno-va-corrisposto-al-netto-delle-ritenute-fiscali-7110
In cui si fa riferimento per la determinazione della tassazione, nel caso dei bancari, all'art 19 del TUIR, relativo alle indennit脿 di fine rapporto e l'assegno viene definito come una liquidazione rateizzata di una somma incentivante l'esodo del lavoratore.
Da tenere presente inoltre che, se non erro, sempre nel caso dei bancari, l'assegno pu貌 essere pagato solo presso una filiale dell'istituto di credito di appartenenza del lavoratore.
Infine, ammettendo che la mia interpretazione sia corretta, resta da verificare la possibilit脿 di poter soggiornare (anche parzialmente) all'estero (usufruendo cos矛 del vantaggio legato al minor costo della vita).
Personalmente, non trattandosi di prestazioni assistenziali e non sussistendo pi霉 un obbligo di presenza lavorativa, ritengo che sia possibile.
Facci sapere cosa ti diranno INPS e AdE.